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Sez. 2, Sentenza n. 1549 del 11/06/1963 (Rv. 262309 - 01)

TRASCRIZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - NON INCIDENZA SULLA VALIDITA ED EFFICACIA DEI NEGOZI SOGGETTI A TRASCRIZIONE NEI RAPPORTI TRA LE PARTI O DEI LORO EREDI.*
Stato
decisa il 1963-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262309-01

TRASCRIZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - NON INCIDENZA SULLA VALIDITA ED EFFICACIA DEI NEGOZI SOGGETTI A TRASCRIZIONE NEI RAPPORTI TRA LE PARTI O DEI LORO EREDI.*

Nel vigente ordinamento la trascrizione condiziona soltanto rispetto ai terzi l'efficacia dei negozi per i quali e tassativamente prescritta dalla legge, mentre non incide affatto sulla validita ed efficacia dei negozi stessi nel rapporto tra le parti o nei confronti dei loro eredì costoro, infatti, subentrando nella identica situazione giuridica del 'de cuius', non possono considerarsi terzi rispetto ai negozi dal medesimo posti in essere e debbono sottostare, allo stesso titolo del loro dante causa, a tutti i vincoli ed a tutte le conseguenze giuridiche che derivano da quei negozi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)