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Sez. 3, Sentenza n. 15393 del 04/11/2002 (Rv. 558197 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE | Rispetto ai terzi - Conflitto tra più negozi incompatibili stipulati tra le stesse parti - Applicabilità dell'istituto - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558197-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 2644 cod. civ., l'istituto della trascrizione è un mezzo legale di pubblicità, posto a tutela della circolazione dei beni immobili, volto a dirimere i conflitti rispetto ai terzi aventi causa (e non tra le stesse parti di negozi, traslativi o costitutivi di diritti reali, tra loro incompatibili).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)