Sez. 3, Sentenza n. 15393 del 04/11/2002 (Rv. 558197 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE | Rispetto ai terzi - Conflitto tra più negozi incompatibili stipulati tra le stesse parti - Applicabilità dell'istituto - Esclusione.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 2644 cod. civ., l'istituto della trascrizione è un mezzo legale di pubblicità, posto a tutela della circolazione dei beni immobili, volto a dirimere i conflitti rispetto ai terzi aventi causa (e non tra le stesse parti di negozi, traslativi o costitutivi di diritti reali, tra loro incompatibili).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)