Sez. 2, Sentenza n. 1197 del 05/07/1966 Ud. (dep. 15/02/1967) Rv. 103474 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - RISSA - NUMERO MINIMO DEI CORRISSANTI - DIFESA LEGITTIMA - CONDIZIONI PER L'APPLICABILITA DELLA ESIMENTE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - RISSA - NUMERO MINIMO DEI CORRISSANTI - DIFESA LEGITTIMA - CONDIZIONI PER L'APPLICABILITA DELLA ESIMENTE.*
In relazione alla oggettivita giuridica del delitto di rissa, che consiste nella violenta contesa fra tre o piu persone animate da un reciproco intento aggressivo, la questione della legittima difesa assume un particolare aspetto. E ipotizzabile che taluno intervenga in una mischia per difendere se o altri dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta, ma in tal caso viene meno la esistenza stessa del reato per difetto degli elementi costitutivì viceversa, non e ravvisabile la legittima difesa se taluno, pur se inizialmente intervenuto per reagire all'altrui offesa, abbia poi a sua volta partecipato alla colluttazione con pari e contrapposta violenza a quella degli avversari, su un piano di reciproca volonta di sopraffazione e ritorsione rispetto agli antagonisti. (sul numero minimo dei corrissantì Conf 102002, anno 1966, ed ivi citate). (sulla legittima difesà Conf 102516, anno 1966, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 588 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)