Sez. 2, Sentenza n. 672 del 20/04/1966 Ud. (dep. 24/09/1966) Rv. 102516 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - RISSA - LEGITTIMA DIFESA - APPLICAZIONE DELL'ESIMENTE A FAVORE DI ALCUNI PARTECIPANTI - PRESUPPOSTI E LIMITI.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - RISSA - LEGITTIMA DIFESA - APPLICAZIONE DELL'ESIMENTE A FAVORE DI ALCUNI PARTECIPANTI - PRESUPPOSTI E LIMITI.*
In tema di rissa, l'esimente della legittima difesa puo essere invocata solo da chi sia stato coinvolto nella contesa senza altra ragione che quella di resistere all'altrui violenza, e quindi senza una spinta aggressiva determinata da un proprio autonomo impulso lesivo. La stessa esimente non puo pertanto essere riconosciuta a favore di colui che, pur non avendo preso l'iniziativa delittuosa, reagisca a quella assunta dagli antagonisti con pari e reciproca volonta di offendere o di attentare all'altrui incolumita, oppure per soddisfare con uno scambio di violenze gl'impulsi lesivi determinati da un'ostilita pari a quella degli aggressori; in una situazione siffatta la punibilita della partecipazione alla rissa non puo essere esclusa dalla circostanza, puramente causale, che sia stato un gruppo anziche l'altro a trascendere a vie di fatto, mentre comune a tutti erano l'intenzione di aggredire e la spinta delittuosa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 588 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)