Sez. 5, Sentenza n. 22240 del 23/04/2026 Ud. (dep. 16/06/2026) Rv. 290221-01
UDIENZA PRELIMINARE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO | Nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del fatto - Mancata eccezione della difesa - Mancato esercizio dei poteri integrativi e modificativi da parte del pubblico ministero - Conseguenze - Delimitazione del "thema decidendum" ad opera della sentenza di primo grado - Sussistenza - Principio della prevedibilità delle decisioni - Conseguenze - Indicazione - Fattispecie.
UDIENZA PRELIMINARE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO
In tema di decreto che dispone il giudizio, qualora il difensore dell'imputato non ne eccepisca la nullità per indeterminatezza e il pubblico ministero, nel corso del processo, non eserciti i poteri integrativi e modificativi attribuitigli dall'ordinamento, l'oggetto del processo rimane determinato e delimitato dalla sentenza di primo grado sulla scorta degli atti presenti nel fascicolo processuale, conosciuti e conoscibili dalla difesa, nel rispetto del principio di prevedibilità delle decisioni, con la conseguenza che eventuali omissioni o illogicità della motivazione rispetto alla fattispecie contestata, così intesa e delimitata, possono essere dedotte dall'interessato solo con censure specifiche. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di appello che, all'esito di rinnovazione istruttoria, aveva condannato l'imputato per bancarotta fraudolenta documentale, così riformando la decisione di primo grado che, invece, previa riqualificazione della generica contestazione di bancarotta fraudolenta documentale in quella di bancarotta semplice documentale, aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione).
Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 2, Legge Falliment. art. 217 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)