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Sez. 1, Sentenza n. 6649 del 15/03/2013 (Rv. 625958 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - IN GENERE | Sentenza di revoca del fallimento - Successiva ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria - Legittimazione del curatore ad impugnare la sentenza di revoca - Persistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625958-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - IN GENERE

In tema di procedure concorsuali, il curatore fallimentare è legittimato ad impugnare la sentenza di revoca del fallimento del debitore anche se quest'ultimo, per effetto di tale pronuncia, sia stato ammesso all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (con conseguente sostituzione del commissario giudiziale al curatore per la tutela degli interessi dei creditori), atteso che oggetto di detta impugnazione è la legittimità della revoca, senza che l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, quale conseguenza dell'atto impugnato, costituisca un criterio per contestare la legittimazione "a posteriori", dal momento che il giudizio sui presupposti processuali dell'azione precede, logicamente, quello sul merito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 2, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 3, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 7, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 12, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 19, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)