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Sez. 1, Sentenza n. 4707 del 25/02/2011 (Rv. 617166 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - IN GENERE | Legittimazione alla impugnazione - Spettanza - Al curatore - Sussistenza - Condizioni - Esistenza di un interesse ad agire e a contraddire - Necessità - Fattispecie di chiusura del fallimento per pagamento integrale ai creditori.
Stato
decisa il 2011-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617166-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - IN GENERE

In tema di revoca della dichiarazione di fallimento, la legittimazione alla relativa impugnazione compete anche al curatore fallimentare, nonostante l'intervenuta chiusura del fallimento e la cessazione del ricorrente dalla carica, atteso che il fallimento viene meno, con decadenza dei suoi organi, solo con il passaggio in giudicato della sentenza di revoca e tuttavia, come per ogni altra azione, occorre altresì verificare in concreto l'esistenza dell'interesse ad agire e a contraddire ex art.100 cod. proc. civ.. Ne consegue che, in caso di chiusura del fallimento disposta, come nella specie, per integrale pagamento dei crediti e restituzione al fallito ritornato "in bonis" del residuo attivo, non sussiste il predetto interesse ed, è, pertanto, inammissibile il ricorso in cassazione, proposto dal curatore, avverso la predetta sentenza di revoca, essendo priva di giustificazione un'eventuale conferma della sentenza di fallimento in assenza di creditori insoddisfatti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)