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Sez. 6, Sentenza n. 4372 del 20/12/1999 Cc. (dep. 07/03/2000) Rv. 215652 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti al giudice del riesame - Atto di richiesta di applicazione della misura cautelare - Mancata trasmissione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215652-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Gli atti da trasmettersi al tribunale del riesame, a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., sono quelli presentati al g.i.p. con la richiesta di applicazione della misura, dai quali siano ricavabili gli elementi di valutazione circa gli indizi di colpevolezza, le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura. Non può, quindi, dichiararsi l'inefficacia della misura cautelare se non sia trasmessa anche la richiesta di applicazione della misura cautelare del p.m., se non sia neppure prospettata, in modo realistico, l'eventualità che detta misura sia stata applicata "ex officio" o in difformità da quanto richiesto dal p.m.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)