Sez. 1, Sentenza n. 3519 del 08/06/1995 Cc. (dep. 20/07/1995) Rv. 202180 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento | Trasmissione al tribunale degli atti a suo tempo presentati al giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. pen. - Mancanza, fra essi, della richiesta di applicazione della misura - Causa di nullità - Esclusione - Condizioni.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento
In tema di riesame, la mancata trasmissione, unitamente agli atti che a suo tempo erano stati presentati al giudice dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. pen., anche della richiesta di applicazione della misura cautelare, non può essere validamente addotta a motivo di nullità del procedimento e della conseguente decisione, quando non venga neppure prospettata, in modo realistico, l'eventualità che la detta misura sia stata indebitamente adottata "ex officio" ovvero in difformità di quanto richiesto dal pubblico ministero. (Conf. sez. I, C.C. 8 giugno 1995 n. 3523, Mafrica, e sez. I, C.C. 9 giugno 1995 n. 3531, Latella, non massimate).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)