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Sez. L, Sentenza n. 4572 del 22/04/1995 (Rv. 491997 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Previa affissione del codice disciplinare - Onere probatorio del datore di lavoro - Accertamento - Mezzi - Richiesta di informazioni alle associazioni sindacali e fatto notorio della cura della affissione da parte delle associazioni sindacali - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491997-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Al fine di ritenere assolto l'onere incombente sul datore di lavoro di provare l'avvenuta affissione del codice disciplinare, come previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 (applicabile anche ai rapporti di lavoro nautico per quanto attiene alla conoscenza delle norme disciplinari, alla contestazione di addebiti ed all'esercizio del diritto di difesa) non sono utilizzabili né la richiesta di informazioni alle associazioni sindacali ai sensi dell'art. 425 cod. proc. civ.(nella specie, a chiarimento delle affermazioni circa l'adempimento del detto obbligo resa dal datore di lavoro medesimo nel corso del suo libero interrogatorio) atteso che tali informazioni, pur costituendo sotto un profilo generale fonti di prova, non importano deroga alcuna alle norme comuni circa i limiti derivanti dalla necessità di allegazione dei fatti, né il fatto notorio che, di regola, le organizzazioni sindacali curano l'affissione della normativa disciplinare nei luoghi di lavoro, non trattandosi di circostanza sufficiente ai fini della dimostrazione in concreto dell'adempimento di quell'obbligo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 425, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)