Sez. L, Sentenza n. 5321 del 16/06/1987 (Rv. 453904 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI - USI DI FATTO O CONTRATTUALI - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE DEDUCENTE - OGGETTO - INFORMAZIONI SINDACALI EX ART. 425 COD. PROC. CIV. - INSUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI - USI DI FATTO O CONTRATTUALI - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE DEDUCENTE - OGGETTO - INFORMAZIONI SINDACALI EX ART. 425 COD. PROC. CIV. - INSUFFICIENZA.*
Gli Usi di fatto o contrattuali (nella specie: prassi di partecipazione dei lavoratori alle spese di rinnovo dei contratti collettivi) devono essere idoneamente provati dalla parte che li allega. A tal fine non sono sufficienti le informazioni sindacali ex art. 425 cod. proc. civ., che, pur utili per l'eventuale acquisizione di particolari aspetti delle controversie individuali di lavoro, non costituiscono, di per sè, mezzo di prova. (V 2314/80, mass n 405994; (Conf 1197/85, mass n 439113).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2078, Cod. Proc. Civ. art. 425
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)