Sez. L, Sentenza n. 20 del 03/01/1995 (Rv. 489496 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI - CIECHI CIVILI | Ciechi assoluti minori degli anni diciotto - Diritto all'indennità di accompagnamento - Periodo anteriore all'applicabilità della legge n. 508 del 1988 - Estensione - Prescrizione quinquennale del diritto ai ratei di detta indennità - Presupposto - Esigibilità del credito - Configurabilità - Condizione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI - CIECHI CIVILI
Ai sensi dell'art. 1 legge 28 marzo 1968 n. 406 - nel testo risultante dalla parziale dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 88 del 1993 della Corte Costituzionale - i ciechi assoluti minori degli anni diciotto hanno diritto alla indennità di accompagnamento anche nel periodo anteriore all'applicabilità della legge del 21 novembre, 1988 n. 508. L'applicazione della prescrizione quinquennale prevista dall'art, 2948 n. 4 cod. civ., ai ratei di detta indennità presuppone la esigibilità del relativo credito che diviene tale solo allorché sia esaurita la procedura di liquidazione dell'indennità stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Legge 28/03/1968 num. 406 CORTE COST., Legge 21/11/1988 num. 508 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)