Sez. L, Sentenza n. 292 del 14/01/1998 (Rv. 511566 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Prestazioni non liquidate - Ratei - Prescrizione breve ex art. 2948 cod. civ. - Inapplicabilità - Conseguenze - Corresponsione in ritardo del solo capitale - Interessi e rivalutazione - Applicabilità della prescrizione decennale.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Alle componenti essenziali di ratei di prestazioni assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., che presuppone la liquidità ed esigibilità del credito e cioè che questo, una volta scaduto, sia messo a disposizione del creditore, che possa riscuoterlo, mentre non è sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare. Ne consegue che, in caso di ritardato pagamento del solo importo capitale di tali prestazioni, neanche alla pretesa relativa agli interessi e alla rivalutazione, che costituiscono componenti essenziali dei crediti assistenziali in forza di Corte Cost. n. 196 del 1993, può applicarsi la prescrizione quinquennale. (Nella specie - vertente in materia di assegno di invalidità - il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva accertato che non era maturata né la prescrizione decennale dalla esigibilità del credito né quella quinquennale dalla liquidazione delle prestazioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)