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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4416 del 23/02/2011 (Rv. 616926 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - INTERPRETI E TRADUTTORI | Produzione di documenti redatti in lingua straniera - Nomina di un traduttore - Obbligo del giudice - Limiti.
Stato
decisa il 2011-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616926-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - INTERPRETI E TRADUTTORI

Il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti esibiti dalle parti, onde, quando siffatti documenti risultino redatti in lingua straniera, il giudice stesso, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché il giudice conosca la lingua del documento ovvero la parte avversa a quella che lo ha prodotto concordi sulla traduzione del contenuto dello stesso. Al di fuori di questi casi, per attuare la regolare acquisizione del documento al bagaglio istruttorio, il giudice deve disporne la traduzione se la parte interessata ne fa regolare istanza, non potendo fondare l'eventuale diniego sulla mera omessa allegazione della traduzione giurata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)