Sez. U, Ordinanza n. 26643 del 18/12/2009 (Rv. 610792 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Chiamata in garanzia dello straniero - Giurisdizione del giudice italiano - Condizioni - Giurisdizione in merito alla domanda principale - Necessità - Qualificazione della chiamata in causa come garanzia propria od impropria - Irrilevanza - Rapporto di garanzia tra chiamante e chiamato - Domanda di condanna del chiamato in favore del chiamante - Necessità.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In tema di giurisdizione nei confronti dello straniero, ai sensi dell'art. 6, n. 2, della Convenzione di Lugano, in caso di azione di garanzia, il garante può, di massima, essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, anche se carente di giurisdizione rispetto a tale domanda; a tal fine, mentre é ininfluente la distinzione fra garanzia propria od impropria, é invece necessario che il chiamante invochi un rapporto di garanzia nei confronti del chiamato e chieda la condanna dello stesso in suo favore. (Nella specie, avendo l'attrice chiamato in causa una società perché manlevasse la parte convenuta di quanto quest'ultima doveva pagare in favore della stessa attrice, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto alla domanda proposta nei confronti della chiamata in causa, non rientrando la stessa nella previsione di cui alla norma citata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Tratt. Internaz. 16/09/1988, Legge 10/02/1992 num. 198
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)