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Sez. U, Ordinanza n. 5965 del 12/03/2009 (Rv. 607074 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA | Chiamata in garanzia dello straniero - Giurisdizione del giudice italiano - Condizioni - Giurisdizione in merito alla domanda principale - Qualificazione della chiamata in causa come garanzia propria od impropria - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2009-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607074-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA

In tema di giurisdizione nei confronti dello straniero, in caso di chiamata in giudizio, da parte del convenuto nella causa principale, di un soggetto di diritto straniero, dal quale egli pretenda di essere manlevato, al fine di affermare o negare la giurisdizione del giudice nazionale, ai sensi dell'art. 6, numero 2 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - per il quale, in caso di azione di garanzia, il garante può, di massima, essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale - è ininfluente la distinzione fra garanzia propria od impropria, dovendo l'indagine circoscriversi al solo accertamento della non pretestuosità della chiamata in causa, in quanto avente il solo scopo di distogliere il convenuto dal giudice naturale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 6 n. 2, Legge 21/06/1970 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)