Sez. L, Sentenza n. 6451 del 06/12/1984 (Rv. 438032 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITÀ IN STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - CONDIZIONI - DEDUZIONE CON L'IMPUTAZIONE DI QUESTIONI SOSTANZIALI O PROCESSUALI - DEDUZIONE IMPLICITA - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITÀ IN STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - CONDIZIONI - DEDUZIONE CON L'IMPUTAZIONE DI QUESTIONI SOSTANZIALI O PROCESSUALI - DEDUZIONE IMPLICITA - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*
Premesso che la questione di legittimità costituzionale di una norma, dichiarata priva di Rilevanza o manifestamente infondata in un precedente grado del giudizio, può essere riproposta in Sede d'impugnazione a condizione che l'impugnazione stessa coinvolga questioni sostanziali o processuali alle quali quella di costituzionalità sia connessa, la riproposizione in Sede di gravame delle predette questioni sostanziali o processuali - con conseguente esclusione del passaggio in giudicato della sentenza - deve ritenersi implicita nella reiterazione della questione di costituzionalità ove tale deduzione sia mezzo al fine di conseguire una decisione della controversia più favorevole di quella adottata dalla sentenza impugnata, in quanto l'eventuale eliminazione della norma denunciata comporta l'applicazione di altra disposizione vantaggiosa per la parte soccombente, sicché la questione medesima non si presenti fine a se stessa ma abbia funzione strumentale per la risoluzione della controversia. (Conf 5822/80, mass n 409646; (Conf 1634/80, mass n 405229; (Conf 5478/77, mass n 389131).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)