Sez. L, Sentenza n. 1634 del 11/03/1980 (Rv. 405229 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - QUESTIONE DICHIARATA PRIVA DI RILEVANZA O MANIFESTAMENTE INFONDATA IN UN PRECEDENTE GRADO DEL GIUDIZIO - RIPROPOSIZIONE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - QUESTIONE DICHIARATA PRIVA DI RILEVANZA O MANIFESTAMENTE INFONDATA IN UN PRECEDENTE GRADO DEL GIUDIZIO - RIPROPOSIZIONE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Il principio in base al quale una questione di legittimita costituzionale, dichiarata priva di Rilevanza o manifestamente infondata in un precedente grado del giudizio, puo essere riproposta in Sede di impugnazione, a condizione che l'impugnazione stessa coinvolga questioni sostanziali o processuali alle quali quella di costituzionalita sia connessa, deve ritenersi osservato qualora detta riproposizione sia mezzo al fine di conseguire una decisione della controversia piu favorevole di quella adottata della sentenza impugnata, in quanto l'eventuale eliminazione della norma denunciata comporti l'applicabilita di altra disposizione vantaggiosa per la parte soccombente, sicche la questione medesima non si presenti fine a se stessa, ma abbia funzione strumentale per la risoluzione della controversia. (Conf 234/79, mass n 396299; (Conf 3454/77, mass n 387002; (Conf 2125/76, mass n 380937).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)