diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1508 del 28/02/1983 (Rv. 426338 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - DEDUZIONE DELLA NECESSITÀ DI OCCUPARE PERSONALMENTE L'IMMOBILE LOCATO - QUESTIONE DELLA TITOLARITÀ DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE - NATURA - CONTROLLO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426338-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - DEDUZIONE DELLA NECESSITÀ DI OCCUPARE PERSONALMENTE L'IMMOBILE LOCATO - QUESTIONE DELLA TITOLARITÀ DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE - NATURA - CONTROLLO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

Qualora il proprietario di un immobile locato ne abbia chiesto il rilascio per l'urgente ed improrogabile necessità di occuparlo personalmente (art. 4 della legge 23 maggio 1950 n. 253), la questione della titolarità del rapporto di locazione attiene al merito, e non alla legittimazione, sicché il controllo della Corte di Cassazione può avvenire solo nei limiti delle specifiche deduzioni della parte interessata. (V 3823/80, mass n 407670; (V 1093/80, mass n 404567; (V 4356/78, mass n 394024).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)