diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10110 del 21/01/2016 Ud. (dep. 11/03/2016) Rv. 266251 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Reati paesaggistici - Sequestro sull'immobile abusivo - Ostatività alla spontanea rimessione in pristino dei luoghi - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266251-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)

In tema di tutela penale del paesaggio, l'esistenza del vincolo derivante dal sequestro penale sul manufatto abusivo non è ostativo alla spontanea rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in quanto ai sensi dell'art. 85 disp. att. cod. proc. pen., è sempre possibile effettuare sul bene sequestrato interventi ripristinatori.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 85

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)