Sez. 5 - , Sentenza n. 16450 del 10/06/2021 (Rv. 661603 - 02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Ritardo nella fatturazione - Violazione formale - Condizioni - Assenza di pregiudizio sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento dell'imposta - Necessità - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Il ritardo nella fatturazione, sanzionato dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997, integra una violazione formale e non anche sostanziale dell'art. 21, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972 ove la condotta, pur oggettivamente lesiva per l'esercizio delle azioni di controllo, non abbia arrecato alcun pregiudizio, con accertamento di fatto di competenza del giudice di merito, sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo, sicchè, in caso di pluralità di violazioni della medesima disposizione, è applicabile l'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)