Sez. 5, Sentenza n. 2605 del 10/02/2016 (Rv. 638898 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Ritardo nella fatturazione - Violazione di carattere formale - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni tributarie, il ritardo nella fatturazione integra una violazione sostanziale e non formale dell'art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, ed è, pertanto, punibile anche quando non determina omesso versamento dell'IVA, sicché va esclusa l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 10 dello Statuto del contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 4, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 1, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)