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Sez. 3, Sentenza n. 2771 del 11/07/1975 (Rv. 376780 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - IN GENERE - SANATORIA - AIUTANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO NON AUTORIZZATO - VIZIO DELLA NOTIFICAZIONE - SUSSISTENZA - NULLITA ASSOLUTA - ESCLUSIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL DESTINATARIO DELL'ATTO NOTIFICATO - SANATORIA - EX TUNC.*
Stato
decisa il 1975-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376780-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - IN GENERE - SANATORIA - AIUTANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO NON AUTORIZZATO - VIZIO DELLA NOTIFICAZIONE - SUSSISTENZA - NULLITA ASSOLUTA - ESCLUSIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL DESTINATARIO DELL'ATTO NOTIFICATO - SANATORIA - EX TUNC.*

La notificazione di un atto compiuta da un aiutante ufficiale giudiziario non autorizzato e irregolare; la quale irregolarita costituisce vizio della notificazione e non importa nullita assoluta dell'atto, avendo questo, in tale ipotesi, raggiunto il suo scopo. Tale vizio e sanato, con effetto ex tunc, con la Costituzione in giudizio della persona cui l'atto e stato notificato. (V 2268/49).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)