Sez. 2, Sentenza n. 1707 del 13/03/1980 (Rv. 405317 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DI APPARTENENZA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - OMISSIONE - IRREGOLARITA - SANATORIA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DI APPARTENENZA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - OMISSIONE - IRREGOLARITA - SANATORIA.*
La mancata indicazione, nella relazione di notificazione, dell'ufficio cui e addetto l'ufficiale giudiziario che ha proceduto, determina un'irregolarita che viene sanata con la Costituzione della parte destinataria dell'atto. (V 2771/75, mass n 376780).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)