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Sez. 2, Sentenza n. 1707 del 13/03/1980 (Rv. 405317 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DI APPARTENENZA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - OMISSIONE - IRREGOLARITA - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1980-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405317-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DI APPARTENENZA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - OMISSIONE - IRREGOLARITA - SANATORIA.*

La mancata indicazione, nella relazione di notificazione, dell'ufficio cui e addetto l'ufficiale giudiziario che ha proceduto, determina un'irregolarita che viene sanata con la Costituzione della parte destinataria dell'atto. (V 2771/75, mass n 376780).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)