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Sez. 5, Sentenza n. 1740 del 26/11/1987 Ud. (dep. 11/02/1988) Rv. 177563 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE - IN ATTI PUBBLICI - CONCESSA DAL PRIVATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1987-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177563-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE - IN ATTI PUBBLICI - CONCESSA DAL PRIVATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA.*

L'elemento soggettivo della falsità materiale commessa dal privato in Atti pubblici consiste nel dolo generico, cioè nella consapevolezza della falsa attestazione, non essendo richiesto né un "animus decipiendi", né un "animus nocendi". Ne consegue che il delitto è perfetto anche quando la falsità sia compiuta con la consapevolezza della sua innocuità. (il principio è stato affermato con riferimento alla falsificazione di una ricevuta di versamento in c/c postale relativa al pagamento della tassa di circolazione di un autoveicolo). (Conf mass n 175320; (Conf mass n 174762).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)