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Sez. L, Sentenza n. 5826 del 26/05/1995 (Rv. 492474 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ | Lavoro domenicale dei turnisti - Diritto al compenso relativo - Attribuzione di vantaggi e benefici contrattuali differenziati rispetto al trattamento dei lavoratori fruenti del riposo domenicale - Idoneità - Presunzione della loro correlazione causale - Limiti.
Stato
decisa il 1995-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492474-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ

Il diritto dei lavoratori turnisti ad essere compensati della particolare penosità del lavoro svolto di domenica (ancorché con differimento del riposo settimanale in un giorno diverso), può essere soddisfatto, alla stregua della disciplina collettiva del rapporto, con l'attribuzione di vantaggi e benefici contrattuali che valgano a differenziare il loro complessivo trattamento economico-normativo rispetto a quello dei lavoratori che usufruiscono del riposo domenicale; ove risultino pattuite condizioni di favore riservate ai soli dipendenti che, per effetto dei turni di servizio, prestano la loro opera nelle giornate di domenica, i vantaggi, di qualsiasi natura, loro attribuiti devono presumersi causalmente correlati, per volontà quanto meno implicita delle parti contraenti, alla gravosità del lavoro domenicale, salvo che risulti in concreto una diversa specifica ragione di tale attribuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)