Sez. L, Sentenza n. 482 del 20/01/1994 (Rv. 485049 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva delle festività | Lavoro domenicale - Compenso della relativa penosità - Diritto dei lavoratori turnisti - Vantaggi e benefici contrattuali - Riferimento presunto a tale lavoro - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva delle festività
Il diritto dei lavoratori turnisti ad essere compensati della particolare penosità del lavoro svolto di domenica (ancorché con differimento del riposo settimanale in un giorno diverso) può essere soddisfatto, alla stregua della disciplina collettiva del rapporto, con l'attribuzione di vantaggi e benefici contrattuali che valgano a differenziare il loro complessivo trattamento economico-normativo rispetto a quello dei lavoratori che usufruiscono del riposo domenicale; ove risultino pattuite condizioni di favore riservate ai soli dipendenti che per effetto dei turni di servizio prestano la loro opera nelle giornate di domenica, i vantaggi - di qualsiasi natura - loro attribuiti devono presumersi causalmente collegati, per volontà quanto meno implicita delle parti contraenti, alla gravosità del lavoro domenicale (necessariamente correlato all'effettuazione dei turni programmati), salvo che risulti in concreto una diversa specifica ragione di tale attribuzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)