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Sez. 1, Sentenza n. 1308 del 27/04/1968 (Rv. 332884 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ATTI PRIVATI - VENDITA E APPALTO - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1968-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332884-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ATTI PRIVATI - VENDITA E APPALTO - DIFFERENZA.*

Per effetto della legge 19 luglio 1941, n. 771, si considerano contratti di vendita, ai fini dell'imposta di registro, i contratti misti di dare e di fare, sui quali il valore della materia sia prevalente rispetto a quello della prestazione d'opera (criterio della prevalenza economica, nonche i contratti che, indipendentemente dal valore della materia impiegata nella lavorazione, hanno per oggetto la fornitura di cose rientranti nell'ordinaria produzione dello stesso fornitore, allo uopo organizzato e attrezzato tecnicamente (criterio dell'ordinaria produzione del venditore). Sono considerati appalti, invece, i contratti comprendenti, oltre che prestazioni d'opera, anche fornitura di materie, merci o cose, non rientranti nell'ordinaria produzione del fornitore, sempre che il prezzo o valore delle materie, merci e prodotti non costituisca la parte prevalente del prezzo o valore globale. Il costo dei materiali impiegati deve essere determinato con riferimento ai materiali medesimi nello stato anteriore alla lavorazione eseguita in dipendenza del contratto e non con riguardo ai prezzi stabiliti dalle parti per l'esecuzione di singole forniture o dell'intera opera.*

Riferimenti normativi: Legge 19/07/1941 num. 771 art. 1, Legge 19/07/1941 num. 771 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)