Sez. 1, Sentenza n. 545 del 25/02/1974 (Rv. 368314 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - COMPRAVENDITA - IN GENERE - CONTRATTO MISTO DI ESECUZIONE D'OPERA CON FORNITURA DI MATERIALE - VENDITA O APPALTO - RISPETTIVA CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - COMPRAVENDITA - IN GENERE - CONTRATTO MISTO DI ESECUZIONE D'OPERA CON FORNITURA DI MATERIALE - VENDITA O APPALTO - RISPETTIVA CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
A norma della legge 19 luglio 1941, n 771, si considerano contratti di vendita, ai fini dell'imposta di registro, i contratti misti di dare e fare, nei quali il valore della materia sia prevalente rispetto a quello della prestazione d'opera, nonche i contratti che, indipendentemente dal valore della materia impiegata nella lavorazione, hanno per oggetto la fornitura di cose rientranti nell'ordinaria produzione dello stesso fornitore, all'uopo organizzato ed attrezzato tecnicamente, e cio anche se i prodotti subiscano nella fabbricazione variazioni o adattamenti su richiesta o ordinazione dell'acquirente, ovvero se e stata concordata un'ulteriore prestazione di carattere accessorio, quale ad esempio la pattuita installazione, a carico dell'imprenditore che li costruisce, degli elementi di un impianto di riscaldamento. Esulano invece da date previsioni tutti i casi in cui il contratto ha per oggetto un Opus perfectum consistente prevalentemente in opere murarie, alle quali accede un impianto (nella specie: un forno di incenerimento di rifiuti solidi) costruito ad hoc dall'imprenditore, trattandosi di una cosa con una propria e precisa individualita, non riconducibile nell'ambito di un genus, nel quale, in effetti, si risolve l'ordinaria produzione a cui si riferisce la formula legislativa. (V 1308'68, mass n 332884).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1655, Legge 19/07/1941 num. 771 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)