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Sez. L - , Sentenza n. 21512 del 15/09/2017 (Rv. 645868 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO) | Liquidazione - Riferimento alla pensione percepita dal ricorrente al momento della presentazione della domanda - Necessità - Riferimento allo stipendio tabellare erogato al momento della liquidazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645868-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO)

La liquidazione dell'equo indennizzo dev'essere effettuata con riferimento allo stipendio percepito dal dipendente al momento della presentazione della domanda (o dell'avvio del procedimento, se d'ufficio) e non a quello dell'effettiva liquidazione, in applicazione del disposto dell'art. 154, comma 3, della l. n. 312 del 1980 e, successivamente, dell'art. 22, comma 27, della l. n. 724 del 1994, dovendosi, in caso di ritardata erogazione degli importi spettanti, individuare in altre modalità i rimedi civilistici a tutela dell'interessato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che, pur avendo fatto riferimento alla retribuzione corrisposta alla data della domanda amministrativa, quale parametro per la liquidazione dell’equo indennizzo, aveva erroneamente riconosciuto gli interessi legali dal momento dell’evento invalidante, epoca in cui il credito non era ancora divenuto liquido ed esigibile).

Riferimenti normativi: Legge 11/07/1980 num. 312 art. 154 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)