Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3800 del 09/03/2012 (Rv. 621936 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO) | Liquidazione - Riferimento allo stipendio percepito al momento della domanda - Necessità - Rileamento dello stipendio tabellare erogato al momento della liquidazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO)
La liquidazione dell'equo indennizzo dev'essere effettuata con riferimento allo stipendio percepito dal dipendente al momento della presentazione della domanda (o dell'avvio del procedimento, se d'ufficio) e non a quello dell'effettiva liquidazione, in applicazione del disposto dell'art. 154, terzo comma, della legge 11 luglio 1980 n. 312 e, successivamente, dell'art. 22, comma ventisettesimo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, dovendosi, in caso di ritardata erogazione degli importi spettanti, individuare in altre modalità i rimedi civilistici a tutela dell'interessato. (Nella specie, la domanda era stata proposta quando il dipendente si trovava già in quiescenza e la S.C. ha osservato che sarebbe stato irragionevole determinare l'equo indennizzo sulla base di un trattamento economico mai goduto e risalente a cinque anni dopo il pensionamento, tanto più che a tutela del credito erano stati riconosciuti la rivalutazione e gli interessi dal momento del provvedimento fino all'effettivo pagamento).
Riferimenti normativi: Legge 11/07/1980 num. 312 art. 154 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)