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Sez. L, Sentenza n. 3005 del 16/06/1978 (Rv. 392443 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE DI DIECI GIORNI - PERENTORIETA - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA - DECADENZA DALL'APPELLO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392443-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE DI DIECI GIORNI - PERENTORIETA - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA - DECADENZA DALL'APPELLO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Il termine di dieci giorni assegnato all'appellante dal nuovo rito del lavoro per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione all'appellato non e perentorio: la sua inosservanza non comporta, percio, nessuna decadenza, sempreche resti garantito all'appellato uno spatium deliberandi non inferiore a venticinque giorni (sessanta, se all'estero) prima dell'udienza di discussione perche egli possa apprestare la sua difesa. (Conf 710/77, mass n 384288).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)