Sez. L, Sentenza n. 5068 del 02/09/1980 (Rv. 408921 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Il termine di dieci giorni assegnato all'appellante dal nuovo rito del lavoro per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione all'appellato non e perentorio: la inosservanza di esso non comporta, percio, la inammissibilita dell'appello, sempreche resti garantito allo appellato uno spatium deliberandi non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza di discussione perche egli possa apprestare la sua difesa. (Conf 3399/78, mass n 392844; (Conf 3005/78, mass n 392443; (Conf 2159/78, mass n 391545).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)