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Sez. 2, Sentenza n. 4991 del 18/04/2000 (Rv. 535785 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura conferita a difensore esercente "extra districtum" - Mancata indicazione anche del nominativo del difensore esercente "in districtu" - Conseguenze - Nullità della procura - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535785-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Nella ipotesi in cui la procura "ad litem" conferita ad un difensore esercente "extra districtum" sia rilasciata a margine o in calce all'atto di citazione, la mancata, contestuale indicazione del nominativo di quello esercente "in districtu" non determina la nullità dell'atto (e non preclude, pertanto, l'instaurazione del rapporto processuale) tutte le volte in cui quest'ultimo risulti formalmente menzionato nell'intestazione dell'atto cui la procura accede, abbia sottoscritto tale atto ed abbia certificato l'autografia del conferente la procura medesima. In tal caso, difatti, l'omessa indicazione, nel testo della procura, del nome del difensore "in districtu" deve ritenersi frutto un mero errore materiale che non priva il medesimo del potere di rappresentanza processuale che la parte ha pur sempre inteso conferirgli.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)