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Sez. 3, Sentenza n. 6897 del 21/05/2001 (Rv. 546833 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura conferita a difensore esercente "extra districtum" - Contestuale indicazione del nominativo di altro difensore esercente "in districtu" al limitato fine di ricevere comunicazioni e notificazioni - Conseguenze - Nullità della procura - Esclusione - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546833-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Nella ipotesi in cui la procura "ad litem" conferita ad un difensore esercente "extra districtum" sia rilasciata a margine o in calce all'atto di citazione, la contestuale indicazione del nominativo di un altro difensore esercente "in districtu" come destinatario di un incarico più ristretto (quello, cioè, di ricevere comunicazioni e notificazioni inerenti al processo) non determina la nullità della procura stessa (e non preclude, pertanto, l'instaurazione di un valido rapporto processuale) tutte le volte in cui quest'ultimo risulti formalmente menzionato nell'intestazione dell'atto cui la procura accede, abbia sottoscritto tale atto ed abbia certificato l'autografia del conferente la procura medesima, poiché la questione circa l'effettiva volontà delle parti, in tal caso, di conferire o meno la procura anche al difensore esercente "intra districtum" deve essere risolta piuttosto nel senso di riconoscere validità all'atto che in quello di negargliela.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)