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Sez. 5, Sentenza n. 3137 del 09/11/1983 Ud. (dep. 16/12/1983) Rv. 161778 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161778-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel caso della sentenza istruttoria di proscioglimento, l'unica tutela che compete alla parte civile è quella offerta dalla Sede civile. È inammissibile infatti il ricorso per Cassazione, poiché, concernendo l'effetto dell'annullamento solo gli interessi civili, non sarebbe giustificato il rinvio al giudice penale di un proscioglimento caratterizzato dal principio dispositivo e, dall'altro, mancando il presupposto del passaggio del processo dalla fase istruttoria a quella del giudizio, non si giustificherebbe neppure il rinvio al giudice civile. (Conf mass n 160112 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)