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Sez. 5, Sentenza n. 1879 del 01/06/1983 Cc. (dep. 02/08/1983) Rv. 160112 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - ISTRUTTORIA - DI PROSCIOGLIMENTO - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160112-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - ISTRUTTORIA - DI PROSCIOGLIMENTO - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

In caso di proscioglimento pronunciato con sentenza penale istruttoria, il ricorso per Cassazione della parte civile proposto per la tutela dei propri interessi è inammissibile, poiché l'attuale sistema legislativo, dopo la emissione delle sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 1970 e n. 29 del 1972, innovative della disciplina di cui agli artt. 23 e 195 cod. proc. pen., non consente di individuare, in caso di accoglimento del ricorso, il giudice cui il giudizio debba essere rinviato. La parte civile può pertanto tutelare le proprie ragioni non già con ricorso alle Sezioni penali della Cassazione, ma in Sede civile. (Conf mass n 157498; (Conf mass n 151130; (Conf mass n 144278; (Conf mass n 137353; (Conf mass n 132168; (Conf mass n 130621; (Conf mass n 128643; (Conf mass n 126996; (Conf mass n 126503; (Conf mass n 122646).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)