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Sez. L, Sentenza n. 4741 del 01/09/1982 (Rv. 422701 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - SUSSISTENZA AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - MOMENTO DETERMINANTE.*
Stato
decisa il 1982-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422701-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - SUSSISTENZA AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - MOMENTO DETERMINANTE.*

In tema di pensione di Invalidità, la sussistenza dei requisiti contributivi, previsti dall'art. 9 del R.d.l. n. 636 del 1939, deve essere accertata con riferimento al quinquennio precedente la data di presentazione della domanda in Sede amministrativa, anche nel caso in cui la pensione debba essere corrisposta a seguito della valutazione, da effettuarsi ex art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., di infermità o aggravamenti sopravvenuti nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'insorgenza dell'Invalidità pensionabile. (Conf 204/80, mass n 403595; (Conf 5864/79, mass n 402533; (Conf 513/79, mass n 396632; (Conf 6023/78, mass n 395843; (Conf 6017/78, mass n 395837).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)