Sez. L, Sentenza n. 6023 del 16/12/1978 (Rv. 395843 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN SEDE AMMINISTRATIVA - DECORRENZA SUCCESSIVA DELLA PENSIONE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN SEDE AMMINISTRATIVA - DECORRENZA SUCCESSIVA DELLA PENSIONE - IRRILEVANZA.*
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, il requisito contributivo, previsto dalla legge, deve sussistere al momento della presentazione della domanda amministrativa di pensionamento anche quando, per effetto della valutazione ex art 149 disp att cod proc civ di aggravamenti delle infermita denunciate, verificatesi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario o di altre infermita sopravvenute nei procedimenti indicati, la decorrenza della pensione sia fissata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le condizioni del riconoscimento del relativo diritto si siano verificate (art 6 lettera a legge 18 marzo 1968 n 238; art 18 DPR 27 aprile 1968 n 488). (Conf 2883/75, mass n 376928).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 lett. B CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 9 lett. B, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 37 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 238 art. 6 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)