Sez. 1, Ordinanza n. 19184 del 11/06/2026 (Rv. 678841-01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE | Elemento soggettivo - Coscienza e consapevolezza dell'inesattezza e rilevanza della dichiarazione - Necessità.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente idonee a determinare l'annullamento del contratto di assicurazione ex art. 1892, comma 1, c.c., presuppongono la coscienza e la consapevolezza dell'importanza dell'informazione inesatta o mancata rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni.
Cod. Civ. art. 1892
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)