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Sez. 1, Ordinanza n. 19184 del 11/06/2026 (Rv. 678841-01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE | Elemento soggettivo - Coscienza e consapevolezza dell'inesattezza e rilevanza della dichiarazione - Necessità.
Stato
decisa il 2026-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678841-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente idonee a determinare l'annullamento del contratto di assicurazione ex art. 1892, comma 1, c.c., presuppongono la coscienza e la consapevolezza dell'importanza dell'informazione inesatta o mancata rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni.

Cod. Civ. art. 1892

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)