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Sez. 3, Ordinanza n. 20658 del 24/07/2024 (Rv. 671826-01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | Contratto di assicurazione - Descrizione del rischio - Onere dell'assicurato - Reticenze del contraente - Obbligo dell'assicuratore di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni sul rischio e l'adempimento delle prescrizioni per l'operatività della copertura - Esclusione - Assicurazione per conto altrui - Obbligo dell'assicuratore di riferire all’assicurato le dichiarazioni del contraente delle quali ignori incolpevolmente la falsità - Esclusione. ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671826-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA

Nel contratto di assicurazione la descrizione del rischio è un onere dell'assicurato e del contraente, i quali, in caso di falsità o reticenze, sopportano le conseguenze previste dagli artt. 1892, 1898 o 1909 c.c.; ne consegue che l'assicuratore può legittimamente fare affidamento sulle circostanze dichiarate dall'assicurato o dal contraente, non avendo alcun obbligo di attivarsi

per verificarne la verità, e non deve, nell'assicurazione per conto altrui, riferire all'assicurato le dichiarazioni del contraente delle quali ignori incolpevolmente la falsità.

Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1898, Cod. Civ. art. 1909

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)