Sez. 3, Ordinanza n. 20658 del 24/07/2024 (Rv. 671826-01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | Contratto di assicurazione - Descrizione del rischio - Onere dell'assicurato - Reticenze del contraente - Obbligo dell'assicuratore di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni sul rischio e l'adempimento delle prescrizioni per l'operatività della copertura - Esclusione - Assicurazione per conto altrui - Obbligo dell'assicuratore di riferire all’assicurato le dichiarazioni del contraente delle quali ignori incolpevolmente la falsità - Esclusione. ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE - In genere.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
Nel contratto di assicurazione la descrizione del rischio è un onere dell'assicurato e del contraente, i quali, in caso di falsità o reticenze, sopportano le conseguenze previste dagli artt. 1892, 1898 o 1909 c.c.; ne consegue che l'assicuratore può legittimamente fare affidamento sulle circostanze dichiarate dall'assicurato o dal contraente, non avendo alcun obbligo di attivarsi
per verificarne la verità, e non deve, nell'assicurazione per conto altrui, riferire all'assicurato le dichiarazioni del contraente delle quali ignori incolpevolmente la falsità.
Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1898, Cod. Civ. art. 1909
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)