Sez. L, Sentenza n. 11055 del 24/08/2000 (Rv. 539724 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Dirigenti industriali - Assicurazione sostitutiva di quella generale - Garanzia di trattamento non inferiore a quello assicurato dal regime generale - Presupposti - Parità di condizioni - Elementi rilevanti - Contribuzione - Inclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Nell'ambito dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti per i dirigenti industriali, che, gestita dall'INPDAI, costituisce una forma sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, il principio posto dall'art. 3, terzo comma, della legge 27 dicembre 1953 n. 967, che pone la garanzia di un trattamento non inferiore a quello garantito dall'assicurazione generale, va interpretato nel senso che il confronto va effettuato - come confermato da una precisazione in tal senso contenuta nel D.Lgs. 24 aprile 1997 n. 181 - a parità di condizioni, relativamente non solo all'anzianità e alla retribuzione, ma anche alla contribuzione, per il ruolo che questa sempre più svolge nel sistema previdenziale (cfr. Corte cost. n. 386/1997), ed in particolare in quello dell'INPDAI, che ha sempre previsto una corrispondenza tra la pensione e la parte di retribuzione soggetta a contribuzione.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1953 num. 967 art. 2 com. 3, Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 181 art. 3 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)