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Sez. L - , Sentenza n. 13980 del 31/05/2018 (Rv. 648988 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Soppressione dell’INPDAI - Confluenza nell’INPS - Conseguenze - Criterio del "pro rata" - Regola di salvaguardia ex art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 181 del 1997 - Applicabilità alla quota di pensione ex INPDAI - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648988-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In materia di trattamento pensionistico dei dirigenti già assicurati presso l'INPDAI e trasferiti, a seguito della soppressione di tale ente, nella gestione previdenziale dell'INPS, il principio del "pro rata", contenuto nell'art. 42, comma 3, della l. n. 289 del 2002, impone di determinare l'ammontare delle quote relative a ciascun periodo di assicurazione secondo tutte le disposizioni vigenti nel corrispondente regime normativo; ne consegue che, per la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite presso l'INPDAI fino alla sua soppressione, il calcolo va operato tenendo conto anche della cd. clausola di salvaguardia di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 181 del 1997, che, già prima della soppressione dell'INPDAI, escludeva che il trattamento pensionistico complessivo degli iscritti a tale ente potesse risultare inferiore a quello previsto dall'assicurazione generale obbligatoria.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 42, Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 181 art. 3 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)