Sez. 1, Sentenza n. 2442 del 15/03/1988 (Rv. 458214 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - BENI NON COMPRESI - CREDITI NON ESIGIBILI O DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - INCLUSIONE - CONDIZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - BENI NON COMPRESI - CREDITI NON ESIGIBILI O DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - INCLUSIONE - CONDIZIONE.*
In tema d'imposta di successione, l'art. 11 n. 7 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, al fine dell'esclusione di un credito dallo attivo ereditario, non richiede la sua assoluta inesigibilità, essendo sufficiente una situazione di "dubbia esigibilità", cioè di difficile realizzazione, alla stregua dell'attestazione dell'erede, sempre che questi abbia ottemperato all'Onere di sollecitare il debitore insolvente, invitandolo ad assolvere per conto di esso erede l'imposta gravante sul credito stesso.*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 11 n. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)