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Sez. 5, Sentenza n. 14783 del 05/07/2011 (Rv. 618538 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - BENI NON COMPRESI | Art. 11, primo comma, del d.P.R. n. 637 del 1972 - Crediti del "de cuius" - Esclusione dall'attivo ereditario - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618538-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - BENI NON COMPRESI

In tema d'imposta di successione, l'art. 11, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, ai fini dell'esclusione di un credito del "de cuius" dall'attivo ereditario, fa riferimento ai "crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, sino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o transazione" (n. 6), ai " crediti che il contribuente dichiari di dubbia esigibilità qualora il contribuente stesso abbia notificato ai debitori l'invito ad assolvere, per suo conto, l'imposta dovuta sui crediti stessi prima del loro pagamento" (n. 7) ed ai "crediti dichiarati inesigibili o di dubbia esigibilità se vengono ceduti allo Stato" (n. 8), non attribuendo, quindi, rilevanza alcuna al fatto che, al momento dell'apertura della successione, il credito risulti non ancora liquidato, o possa risultare di difficile esazione, essendo sufficiente una situazione di "dubbia esigibilità", cioè di difficile realizzazione, alla stregua dell'attestazione dell'erede, sempre che questi abbia ottemperato all'onere di sollecitare il debitore insolvente, invitandolo ad assolvere per conto di esso erede l'imposta gravante sul credito stesso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inclusi nell'attivo ereditario crediti professionali vantati da un defunto avvocato conteggiati e liquidati dopo l'apertura della successione ed oggetto di denuncia integrativa).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 11 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)