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Sez. 2, Sentenza n. 1408 del 08/06/1962 (Rv. 252255 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DEL GIUDIZIO DI DIVISIONE - RIPARTIZIONE FRA LE PARTI PRO QUOTA - SPESE ATTINENTI ALLA RISOLUZIONE DI QUESTIONI IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEI BENI - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA.*
Stato
decisa il 1962-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252255-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DEL GIUDIZIO DI DIVISIONE - RIPARTIZIONE FRA LE PARTI PRO QUOTA - SPESE ATTINENTI ALLA RISOLUZIONE DI QUESTIONI IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEI BENI - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA.*

Le spese processuali propriamente attinenti alla divisione vanno poste a carico delle parti pro quota, in quanto relative ad Atti di comune interesse, mentre le spese resesi necessarie per la risoluzione delle questioni in ordine alla stima dei beni per gli eventuali conguagli, va applicato il principio della soccombenza. (Conf 493/62, 3316/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 727, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 786, Cod. Proc. Civ. art. 789

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)