Sez. 2, Sentenza n. 22122 del 19/10/2009 (Rv. 610538 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Compensazione delle spese in un giudizio di divisione - Spese di consulenza tecnica di ufficio - Ripartizione "pro quota" tra tutti i condividenti - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE
Il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, adottata in un giudizio di divisione, può legittimamente porre le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico di tutti i condividenti "pro quota", posto che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti. (Nella specie la S.C. ha respinto il motivo di censura secondo cui tali spese andavano a carico soltanto dell'assegnatario a vantaggio del quale era andato l'accertamento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)