Sez. 2, Sentenza n. 3625 del 07/08/1989 (Rv. 463575 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - IN GENERE - DESTINAZIONE ED USO DIVERSO DA QUELLO CONSENTITO NELLA LICENZA EDILIZIA - CONDOMINIO - AZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA ORIGINARIA DESTINAZIONE O PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - IN GENERE - DESTINAZIONE ED USO DIVERSO DA QUELLO CONSENTITO NELLA LICENZA EDILIZIA - CONDOMINIO - AZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA ORIGINARIA DESTINAZIONE O PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE.*
Qualora un appartamento in fabbricato condominiale venga destinato ad uso diverso da quello consentito dalla licenza edilizia (nella specie, centro medico-diagnostico anziché abitazione), deve negarsi che il condominio possa allegare tale violazione a sostegno di una pretesa di ripristino dell'originaria destinazione, ovvero di risarcimento del danno, in quanto le prescrizioni contenute in materia da detta licenza operano esclusivamente nel rapporto con l'amministrazione e non costituiscono diritti in favore dei terzi (a differenza delle norme di edilizia stabilite in via generale da leggi o regolamenti, ai sensi dell'art. 872 cod. civ.). (V 5593/85, mass n 442785; (V 5505/85, mass n 442713).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)