Sez. 2, Sentenza n. 5505 del 11/11/1985 (Rv. 442713 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - INCIDENZA NEI RAPPORTI TRA PRIVATI - ESCLUSIONE - NON CONFORMITÀ DELLA COSTRUZIONE ALLA LICENZA EDILIZIA - DIRITTO SOGGETTIVO O AZIONABILE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - INCIDENZA NEI RAPPORTI TRA PRIVATI - ESCLUSIONE - NON CONFORMITÀ DELLA COSTRUZIONE ALLA LICENZA EDILIZIA - DIRITTO SOGGETTIVO O AZIONABILE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
La licenza edilizia che ha la funzione di rendere legittimo, nei confronti della P.a., l'Esercizio dello ius aedificandi, non incide nei rapporti tra privati, rispetto ai quali la conformità o meno della costruzione alla licenza edilizia non costituisce titolo per azioni a tutela di diritti soggettivi esercitabili avanti al giudice ordinario, poiché soltanto la violazione di norme edilizie costituisce il fondamento dell'Azione avanti all'a.G.o. Contro il costruttore (per i soli danni o anche per la riduzione in pristino, a seconda che le norme violate siano o meno integrative di quelle del codice) senza che la conformità della costruzione alle prescrizioni della P.a. Possa interferire sul fondamento della Azione risarcitoria, non essendo la licenza (salvo il caso delle cosiddette licenze in deroga) produttrice di effetti nei rapporti intersoggettivi di diritto privato. (V 908/80, mass n 404430).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)