Sez. 1, Sentenza n. 11497 del 15/04/1987 Ud. (dep. 12/11/1987) Rv. 176989 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - NON ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA PERSONA OFFESA - FACOLTÀ DEL GIUDICE - CONTENUTO - MOTIVAZIONE ADEGUATA - NECESSITÀ.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - NON ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA PERSONA OFFESA - FACOLTÀ DEL GIUDICE - CONTENUTO - MOTIVAZIONE ADEGUATA - NECESSITÀ.*
Per l'applicabilità dell'attenuante del risarcimento del danno, nei casi in cui il risarcimento del danno non sia stato accettato dalle persone offese dal reato, la normativa in vigore concede al giudice la facoltà di valutare l'adeguatezza dell'indennizzo offerto; si tratta di valutazione che costituisce giudizio di merito e come tale sottratto a censure di legittimità solo se sorretto da motivazione adeguata e corretta.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)